I diritti sulle immagini dei beni culturali italiani
Tra retroguardia proprietaria e innovazione liberale
- FOCUS
- 15 Aprile 2024
Da quando il Ministro Sangiuliano ha varato, nell’aprile 2023, il primo decreto MIC contenente il tariffario per la riproduzione delle immagini dei beni culturali delle pubbliche amministrazioni, le questioni giuridiche che si agitano intorno a tali diritti d’immagine sembrano aver dato vita ad un soggetto teatrale unico al mondo: uno spettacolo tragicomico che vede contrapposti il movimento di innovazione liberale dell’open access a quello della retroguardia proprietaria sul patrimonio culturale italiano.
Le origini della battaglia di retroguardia
A dirla tutta, il Ministro Sangiuliano (a cui si deve il d.m. 11.4.2023 n. 161) si è limitato a fare il suo dovere, dando attuazione ad una norma (rimasta inattuata) del Codice dei Beni Culturali, d.lgs. n. 42/2004, e precisamente l’art. 108 che riserva allo Stato e agli enti pubblici che hanno in gestione i beni culturali, la riproduzione delle loro immagini. Si tratta di una norma improntata ad una logica dominicale delle immagini e del loro valore immateriale, che vede lo Stato come promotore della cultura e “custode” nonché “tutore” del patrimonio storico e artistico.
Questa impostazione dominicale o proprietaria non è recente, poiché risale ad una proposta di legge di Pasquale Villari del 1892, che oltre un secolo fa si imperniava sull’idea che tutti i diritti sui beni culturali dovessero essere riservati allo Stato, sia quelli economici di sfruttamento commerciale sulle immagini sia i diritti (e poteri) di controllo sulle diverse forme e modalità di uso commerciale che i privati volessero farne (in tal senso si vedano gli attuali artt. 20 e 107, Codice Beni Culturali).
Vero è che già nel 1892 la proposta di Villari era stata criticata e avversata dalla categoria dei fotografi e dalle Camere di Commercio, che contestavano l’essere di ostacolo all’esercizio delle imprese fotografiche (oggi anche di quelle audiovisive, cinematografiche e di tutte le imprese culturali e creative) nonché il suo limitato apporto per le finanze pubbliche, che non ne traggono grande giovamento. A tale riguardo recentemente la Corte dei Conti ha segnalato anche il rischio di danno erariale provocato da questa disciplina che genera più spese e costi giudiziari per la sua applicazione, che entrate nelle casse dello Stato (v. Delibera 12.10.2022, n. 50/2022/G).
Un nuovo copyright di Stato?
Con riguardo all’art. 108 si è parlato di un nuovo diritto di proprietà intellettuale sui generis o copyright di Stato, che risponde all’esigenza di sfruttare economicamente l’enorme valore dei Beni Culturali italiani, facendo “cassa” per mezzo degli stessi. Una sorta di equo compenso che alle imprese private viene assicurato attraverso le fattispecie dei diritti connessi.
È evidente, però, che qui non venga in rilievo alcun diritto d’autore – che tipicamente è finalizzato a remunerare gli inventori privati, proteggendo i valori immateriali per un tempo limitato – ma si tratti di un diritto di natura pubblicistica e sui generis che lo Stato si è voluto riservare senza limiti di tempo, su beni già caduti in pubblico dominio, che anzi per la maggior parte non sono mai stati coperti dal diritto d’autore, perché creati molti secoli prima della introduzione della legge sul diritto d’autore (l. n. 633/1941). Per non dire del fatto che pur essendoci somiglianze con alcuni diritti connessi riconosciuti dalla legge sul copyright (diritti che sono tassativi e a numero chiuso nel nostro sistema legislativo), si pensi alle fotografie e ai videogrammi, non ci sono precedenti di diritti perpetui, proprio perché la natura stessa dei diritti d’autore e connessi riposa sulla durata temporanea dei diritti di sfruttamento economico sulle opere dell’ingegno e sulla successiva caduta in pubblico dominio (se ci fosse un monopolio eterno sulle creazioni intellettuali ciò andrebbe a detrimento della collettività, della cultura e della libera circolazione del sapere).
La rivoluzione digitale e le avanguardie liberali
La rivoluzione digitale ha reso rapidamente obsoleto questo apparato normativo, pensato all’epoca delle fotografie cartacee realizzate con macchine analogiche, che però è lontanissimo dalla moderna società dell’informazione che fa del digitale il volano della circolazione di ogni immagine. Qui si tocca con mano quanto sia obsoleta e di retroguardia la battaglia culturale condotta dal MIC, specie se comparata con la Direttiva Digital Copyright 2019/790/UE, che ha stabilito all’art. 14 un principio generale secondo il quale “gli Stati membri devono provvedere affinché alla scadenza della durata di protezione di un’opera delle arti visive, il materiale derivante da un atto di riproduzione di tale opera non sia soggetto al diritto d’autore o a diritti connessi, a meno che il materiale risultante da tale atto di riproduzione sia originale nel senso che costituisce una creazione intellettuale propria dell’autore”.
L’Italia ha recepito la direttiva Digital Copyright con il d.lgs. n. 177/2021, il quale ha riprodotto l’art. 14 della direttiva nell’attuale nuovo art. 32-quater della legge sul diritto d’autore, aggiungendo una clausola di salvaguardia: “Restano ferme le disposizioni in materia di riproduzione dei Beni Culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 numero 42”.
Questa clausola potrebbe rappresentare, a mio avviso, una infedele trasposizione del principio di libertà della riproduzione delle opere delle arti visive cadute in pubblico dominio che il legislatore europeo ha voluto sancire espressamente senza ammettere alcuna eccezione, salvo quella delle cc.dd. riproduzioni creative (come, per esempio, le immagini dei beni culturali ottenute mediante software di Intelligenza Artificiale e sulle quali grava un diritto di esclusiva autorale). Siamo di fronte all’infedele recepimento di una direttiva euro-unitaria, che potrebbe essere censurata dalla Corte di Giustizia in sede di rinvio pregiudiziale di conformità della normativa interna.
Economia digitale: Italia in controtendenza
D’altronde, plurime conferme provenienti dalle fonti europee dimostrano che la strada intrapresa dall’Italia è in controtendenza rispetto al trend comunitario, favorevole al riuso dei dati pubblici: si pensi alle Direttive 2013/37/UE sul riutilizzo dell’informazione del settore pubblico (PSI – Public Sector Information Directive) aggiornata dalla Dir. 2019/1024, e alla Convenzione di Faro (sottoscritta dall’Italia nel 2013 ratificata nel 2020), secondo la quale “la conoscenza e l’uso dell’eredità culturale rientrano fra i diritti dell’individuo a prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità e a godere delle arti sancito nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo”. Ed è persino in controtendenza con le scelte sull’open access ai risultati della ricerca finanziata con denaro pubblico radicate nel tessuto normativo italiano da oltre 10 anni (v. art. 4, d.l. n. 91/2013).
Le proteste dell’accademia contro il c.d. decreto Sangiuliano hanno sortito l’effetto di un parziale emendamento del decreto 2023 ad opera del successivo e recentissimo d.m. n. 108/2024 che ha ampliato l’area delle libere utilizzazioni delle immagini dei beni culturali, se fatte nell’ambito di pubblicazioni a carattere scientifico o accademico, nell’esercizio della libertà di insegnamento e ricerca, nonché nell’editoria divulgativa, espositiva e nell’esercizio del diritto di cronaca. Ma questo non basta a sradicare l’impianto del Codice dei Beni culturali, che meriterebbe di essere completamente ridisegnato secondo le logiche dell’economia digitale.
Speriamo che sia la fine della pièce de théâtre tragicomica, e l’inizio di un nuovo spettacolo!
Dottore di ricerca e avvocato, insegna Diritto Commerciale e Industriale (Proprietà Intellettuale e Concorrenza). È delegata del rettore per soluzioni innovative con le aziende e P.I., responsabile affari internazionali ed Erasmus presso il Dipartimento di Giurisprudenza Uniba, componente Arbitro Bancario e Finanziario (ABF Bari), Banca d’Italia. Componente massa critica progetto CHANGES Spoke 2 WP4, Milano, nonché Principal Investigator del progetto PRIN - PNRR - 2022 PRO.PER.IPRs Università di Bari e Catania.